Autonomia differenziata: cosa dice la Corte Costituzionale
Articolo di Bruno Di Giacomo Russo – Componente delle Presidenza regionale Acli con delega ai temi dell’educazione e formazione e riforme – ripreso da INTERRIS.IT a cura di Christian Cabello
Pochi giorni fa, la Corte Costituzionale, ha accolto in parte il ricorso presentato da quattro regioni in riguardo alla legge sull’autonomia differenziata. Quella emessa, è una sentenza chirurgicamente complessa e importante. Come spesso capita per questioni molto politiche, non solo giuridiche, la Corte dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Vero la Corte salva la legge, anche perché difficile, se non impossibile, che adotti l’incostituzionalità tout court di una legge, così complessa e articolata; vero anche che le incostituzionalità sono tante e profonde rispetto alla struttura del sistema di autonomia differenziata delineato.
Sicuramente, sono tre le sostanziali censure: non le materie intere ma solo specifiche funzioni sono trasferibili; la doverosità delle regioni differenziate al concorso agli obbiettivi della finanza pubblica; la definizione sostanziale e formale dei LEP, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni. Il tutto riconoscendo così, non solo ora in termini di vuoto normativo da colmare della legge Calderoli, il ruolo centrale del Parlamento, luogo in cui si approva l’atto politico più importante: la legge di Bilancio (tenuto conto anche del legame tra la sussidiarietà e il federalismo fiscale). Rimane non sufficientemente declinato il complesso tema del rapporto dei costi e dei fabbisogni standard, come già scritto, il vero perno della riforma sussidiaria federale e sociale della pubblica amministrazione.
Oltre a ciò, occorre ricordare che, un ulteriore punto su cui la Corte ha espresso dei dubbi, concerne la possibilità che, la legge sull’autonomia differenziata, possa essere estesa anche alle regioni a statuto speciale, ovvero Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta le quali, secondo il primo comma dell’articolo 116 della Costituzione dispongono di quelle che sono state definite “forme e condizioni particolari di autonomia”. Alla luce di quanto esemplificato quindi, si profila che, l’autonomia differenziata e la conseguente distribuzione delle funzioni tra Stato e Regioni, seguendo però il principio di sussidiarietà, ovvero puntando a una maggiore efficienza, responsabilità politica e attenzione ai bisogni dei cittadini, come avevano previsto i padri costituenti delineando i principi fondamentali della nostra Repubblica.